Nessun rilievo di ordine disciplinare può essere elevato a carico dell’avvocato che esprima, per motivi funzionali alla difesa, un giudizio critico sul comportamento del collega avversario. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 30 novembre 1991). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 26 novembre 1993, n. 144