La dichiarazione di astensione di un componente del collegio non deve essere comunicata all’incolpato poiché questi non ha alcun interesse a sindacare i motivi personali che possono indurre all’astensione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 6 maggio 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 17