La dichiarazione scritta con cui il ricorrente comunichi al C.N.F. la sua rinuncia al ricorso determina la declaratoria di non luogo a procedere per cessata materia del contendere (né è necessario a tal fine la accettazione da parte del C.d.O. della rinuncia stessa). (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 16 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 3 ottobre 1996, n. 118