Ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. spetta solo al professionista iscritto e al P.M.; non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 16 settembre 1996, n. 107