Non è necessaria la violazione di una norma penale per la comminazione della sanzione della sospensione, essendo sufficiente la sussistenza della violazione dei fondamentali doveri di diligenza e lealtà. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 7 dicembre 1990). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 15 agosto 1992, n. 64