Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa ed è improntato ad una certa semplicità di forme. Pertanto la redazione della decisione effettuata non dal relatore formalmente indicato, ma da altro consigliere, non determina la nullità del procedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 17 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 121