La proposizione del ricorso al C.N.F. avverso una decisione disciplinare del C.d.O. ha effetto sospensivo limitatamente ai professionisti che l’hanno proposta (ex art. 30 l.p. 1578/1933). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Catania, 21 ottobre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 19 novembre 1999, n. 230