Il meccanismo di aumento e diminuzione delle sanzioni disciplinari previsto dall’art. 22 commi 2 e 3 cdf consente la graduazione della punizione secondo un criterio di proporzionalità avuto riguardo all’intero range sanzionatorio previsto dalla locuzione “fino a”, che appunto risponde all’esigenza di individuare la sanzione più adeguata in base alla gravità dell’illecito del caso concreto. Conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 22 co. 2 lett. d) cdf, secondo cui la sanzione edittale della “sospensione da uno a tre anni” può essere aumentata “fino alla radiazione” non impone, quale unica forma di aumento, che la sanzione aggravata sia necessariamente la radiazione, ma implica piuttosto la possibilità di graduare detto aumento “fino a” quella sanzione massima (Nel caso di specie, l’incolpato aveva lamentato l’asserita violazione della citata disposizione codicistica, giacché gli era stata irrogata la sanzione aggravata della sospensione per 5 anni anziché la radiazione. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame perché infondato nel merito, oltreché per difetto di interesse giacché la tesi del ricorrente era “addirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi”).
Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Tatangelo), sentenza n. 28324 del 4 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 28324 del 04 Novembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 129 del 08 Aprile 2024
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