In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di «procedimento disciplinare»), la disciplina di cui agli artt. 50 e 46, co. 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 («norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore») va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall’evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilità di un utilizzo di un tale equipollente) o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20685 del 09 Agosto 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 396 del 31 Dicembre 2016
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