Anche l’impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF va fatta “esclusivamente con modalità telematiche”

È improcedibile l’impugnazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense qualora il ricorso stesso, al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 196 quater co. 4 disp.att.c.p.c., non sia depositato in forma telematica nella cancelleria della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14700 del 31 maggio 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 13056 del 16 maggio 2025.

Giurisprudenza Cassazione

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