Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea e non esige un’attività continuativa od organizzata, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, ovvero per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato, giacché l’illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta (Nel caso di specie, il soggetto privo di titolo abilitativo aveva redatto una bozza di atto di citazione, poi non utilizzata, nonché curato una trattativa stragiudiziale con il difensore della controparte).
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