A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Suprema Corte ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Corte di Cassazione (pres. Palla, rel. Settembre), V Sez. penale, sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018, che aveva invece ritenuto necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia. Con riferimento a tale ultimo arresto, cfr. Ufficio Studi CNF, Sulla designazione di sostituto da parte dell’Avvocato (in margine a Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606), Scheda n. 23 del 19 giuno 2018.
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