Alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso

Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 L. n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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