Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34442 del 24 dicembre 2019

NOTA
Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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