Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 27 luglio 2018, n. 85, che aveva motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., sentenza n. 6963/2017).
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 85 del 27 Luglio 2018
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