Alla cancellazione dall’albo, per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, non si applica il termine massimo previsto per la autotutela decisoria dalla L. n. 241/1990

L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela), in quanto l’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a, L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c, L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 novies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo, giacché il rilievo pubblicistico della professione forense non può tollerare che una così delicata attività, tendenzialmente indispensabile, possa essere affidata, in ragione del mero decorso del tempo, a soggetti privi, ab origine o per vicende sopravvenute, dei requisiti individuati dall’ordinamento come necessari.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Di Marzio), SS.UU, sentenza n. 35463 del 19 novembre 2021

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment