Nel caso in cui – dopo che l’avvocato “stabilito”, all’esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo – risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d’origine, il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all’art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui “la revoca temporanea o definitiva dell’abilitazione all’esercizio della professione disposta dall’autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l’avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante”.
Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 6794 del 14 Marzo 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 402 del 31 Ottobre 2024
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