L’esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, di chi abbia svolto tali funzioni. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)
Cassazione Civile, sez. Unite, 29 marzo 2011, n. 7099- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FORTE Fabrizio- P.M. IANNELLI Domenico
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