È inammissibile l’impugnazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense qualora, congiuntamente al ricorso, non sia depositata la copia autentica della decisione impugnata come stabilito dall’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., a nulla rilevando l’eventuale successivo deposito in quanto tardivo.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 13056 del 16 maggio 2025
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Ferro, rel. Ferro), SS.UU., ordinanza n. 28403 del 11 ottobre 2023, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 34207 del 21 novembre 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 13056 del 16 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 288 del 05 Dicembre 2023
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