Il giudizio disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense è privo di termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione, giacché la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all’organo giudicante giustifica l’inapplicabilità dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all’attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 6 della CEDU e consacrato nell’ordinamento interno dall’art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l’invalidità del procedimento né della decisione. (rass. uff.).
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13167 del 17 Maggio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 128
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