Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, il CNF aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare. L’incolpato impugnava quindi la sentenza CNF sostenendo che, una volta rilevata l’abrogazione della sanzione della cancellazione, si sarebbe dovuta applicare -in thesi- la lex mitior costituita dalla previgente sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, giammai infliggere la sospensione per tre anni, secondo la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione, così confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30993 del 27 Dicembre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 180 del 12 Luglio 2016
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