Nel caso in cui l’incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il Consiglio Nazionale forense è idoneo a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione solo allorché risulti dagli atti l’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’incolpato stesso, operando altrimenti il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
0 Comment