L’avvertimento e la censura sono “sanzioni formali”, che consistono in una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza tuttavia incidere sulla sua attività professionale né sulla sua reputazione pubblica, giacché nella fase esecutiva di tali sanzioni, il Consiglio dell’ordine procede unicamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto (art. 35, comma 2, reg. 21/02/2014, n. 2). La sospensione disciplinare e la radiazione sono invece “sanzioni sostanziali”, che, da un lato, impediscono temporaneamente o definitivamente (fatta salva la possibilità di re-iscrizione alle condizioni di cui all’art. 62, comma 10, legge n. 247/2012) l’esercizio dell’attività professionale con perdita dello jus postulandi e, dall’altro, comportano una capillare divulgazione dell’impedimento stesso presso uffici giudiziari, ordini del distretto e iscritti agli albi, anche mediante affissione presso l’ordine professionale (art. 62, commi 5 e 6, reg. n. 2/2014) ed inserimento in appositi elenchi tenuti e aggiornati dal Consiglio medesimo. Solo con riferimento a tali ultime sanzioni è pertanto configurabile il periculum in mora necessario (unitamente al fumus boni juris) per la sospensione cautelare dell’esecuzione delle sentenze CNF da parte della Corte di Cassazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 Dicembre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
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