La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Perfetti, rel. Neri, sentenza del 22 luglio 2015, n. 114).
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9149 del 06 Maggio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 114 del 22 Luglio 2015
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