Prima che le motivazioni della decisione disciplinare del CDD siano depositate (art. 59 L. n. 247/2012), deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo ex art. 61 L. n. 247/2012, che non è atto autonomo capace di sostituire la formale e finale deliberazione e rispetto al quale i motivi di critica possono essere soltanto supposti, in difetto di conoscenza della motivazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 252 del 9 giugno 2026
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 222/2025 nonché, seppur riferiti al previgente ordinamento, CNF n. 128/2015, CNF n. 106/2012, CNF n. 5/2008, CNF n. 79/2006, CNF n. 78/2005, Cass. SSUU n. 6766/2003, CNF n. 136/2002. Contra, l’isolata CNF n. 105/2018.