Giorno: 17 Maggio 2026

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno dei venti illeciti commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della radiazione irrogata dal Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 264/2025, CNF n. 56/2025, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018; in sede di Legittimità cfr. Cass. n. 20383/2021 la quale ha così rivisto il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza Cass. n. 2506/2020.

  • Illecito deontologico atipico: l’individuazione della sanzione disciplinare

    La violazione contestata dell’art. 9 del CDF non comporta l’applicazione di una sanzione tipizzata in via preventiva, ma spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alle violazioni deontologiche commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito definire i colleghi di controparte “furboni, “legulei” e “perfidi legali”

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato le seguenti espressioni non conferenti rispetto alle esigenze difensive: “quel metodo di pignoramenti funziona solo con le persone pari a loro”; “che non è così mascalzone”; “convenuti non laureati”; “legulei”; “mai che vincano nel merito”; “scriteriata compagine”; “FURBoni”; “perfidi legali”; “mascalzoni e manigoldi”; “maneggiano in cancelleria”; “un ben vergognatevi”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdf ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • L’illecito di cui all’art. 64 cdf non distingue tra obbligazioni imposte o assunte

    La norma posta dall’art. 64 del CDF sicuramente non ha inteso operare una distinzione tra obbligazioni imposte o assunte, essendo evidentemente finalizzata a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato all’adempimento delle proprie obbligazioni, inoltre ad evitare la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento che si riflette sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026