Come si evince dalle lettere l) e m) dell’art. 59 L. n. 247/2012 e dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, non sussiste alcun obbligo di notificare all’incolpato il verbale dell’udienza nella quale si è deciso in ordine alla sua responsabilità disciplinare, giacché le deliberazioni del Consiglio distrettuale di disciplina sono tutte pubblicate mediante deposito presso gli uffici di Segreteria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026