Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
Giorno: 29 Aprile 2026
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025. -
La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che sia coinvolto nella commissione dei reati di bancarotta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 396 del 22 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 264/2025, CNF n. 443/2024, CNF n. 35/2024, CNF n. 66/2016. -
La rilevanza (anche) deontologica dell’accordo illecito col cancelliere per turbare il regolare iter processuale di un giudizio
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si accordi con il cancelliere affinché, pure in cambio di una somma di denaro, venga occultato il fascicolo processuale di un proprio assistito al fine di ottenere un rinvio dell’udienza o comunque turbarne il regolare iter giudiziario (Nel caso di specie, l’avvocato e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda erano stati condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato).
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).