Giorno: 1 Dicembre 2025

  • Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita

    Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68 co. 2 c.d.f. (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di “estraneità”, opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di “diversità” per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell’avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l’oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi –, ma anche quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l’apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023, nonché Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 10810 del 24 aprile 2023.

  • Il conflitto di interessi rileva anche se soltanto potenziale

    Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

  • L’omessa o insufficiente motivazione dell’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto

    Oggetto del sindacato del Consiglio nazionale forense avverso il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi al segnalato/incolpato ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento stesso sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell’esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili, giacché tra i vizi che possono comportare l’annullamento della delibera di archiviazione vi è appunto il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che tale esito sia disposto con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

  • I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati

    Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (art. 42 L. n. 247/2012 e art. 2 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo →), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 174 del 23 giugno 2025

  • Il CDD non ha competenza sugli albi e registri

    La competenza sugli albi e registri, per quanto attiene sia all’iscrizione sia alla cancellazione, spetta in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 17 L.P., e non al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento con cui il CDD disponesse la cancellazione non disciplinare dell’iscritto (Nel caso di specie, il Cdd aveva disposto la cancellazione del praticante dal Registro per scadenza sessennio, dichiarandosi per l’effetto incompetente sul relativo procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 174 del 23 giugno 2025