Giorno: 4 Novembre 2025

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se sia compatibile con l’esercizio della professione l’apertura di una “sede centro raccolta CAF/ Patronato con delega di Rappresentante di Sindacato”.

    Premesso che dal quesito non si evince né a cosa corrisponda l’apertura di una sede di Patronato, né in cosa consista la delega di Rappresentante di Sindacato né, infine, a quale titolo l’avvocato sarebbe coinvolto, si precisa quanto segue.
    I Patronati possono essere istituiti unicamente dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge n. 152/2001 tra i quali non figura l’avvocato. L’avvocato può, evidentemente, fornire la propria opera al patronato stesso, ma unicamente sulla base di un mandato professionale e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e dei canoni deontologici.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 10 ottobre 2025

  • Il COA di Pavia chiede di sapere se i Patronati possano considerarsi tra i soggetti destinatari delle prescrizioni della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso e se, in caso di risposta negativa, possano considerarsi conformi ai principi di dignità della professione e di proporzionalità dei compensi convenzioni stipulate dall’avvocato nelle quali quest’ultimo si impegni ad applicare compensi in misura inferiore di 4 o 5 volte inferiori alla soglia minima del parametro.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3). L’ambito soggettivo non comprende pertanto, come evidente, i Patronati, che sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità” (art. 1, legge n. 152/2001).
    Al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla legge n. 49/2023 – che è legge speciale – e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
    La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 10 ottobre 2025

  • Il COA di Trani chiede di sapere se, alla luce della legge n. 49/2023, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (e, in particolare, della sentenza del 25 gennaio 2024, in c. C-438/22, in tema di inderogabilità dei minimi tariffari) e dell’articolo 25-bis del Codice deontologico, una libera pattuizione del compenso inferiore alla soglia minima del parametro possa essere considerata “equa” e non sanzionabile.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3). Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
    La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
    Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all’articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 10 ottobre 2025