Giorno: 30 Settembre 2025

  • Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • Il COA di Torino chiede di sapere “Se il praticante, richiesto dal PM o dalla Polizia Giudiziaria di rendere sommarie informazioni testimoniali in ordine a notizie apprese nel contesto del patrocinio svolto dall’ ex dominus, possa invocare il segreto professionale, nel caso di denuncia per patrocinio infedele sporta dal cliente a carico del dominus”

    La risposta al quesito non può che rinviare al disposto dell’articolo 6 della legge n. 247/12 e in particolare al suo comma 3, a mente del quale: “L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge”.
    Tale disposizione – cui danno attuazione, in sede processuale, gli articoli 200, comma 1, lett. b) c.p.p. e 249 c.p.c. (che al primo rinvia) e, in sede deontologica, gli articoli 28 e 51 del Codice – deve essere interpretata alla luce dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza. In particolare, già con la sentenza n. 87/1997 la Corte costituzionale ha ritenuto che tali previsioni debbano ritenersi estese al praticante. In particolare, come si legge al punto 4) del Considerato in diritto, con affermazioni perfettamente applicabili anche alla disciplina del tirocinio professionale oggi in vigore:

    “La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l’interesse soggettivo del professionista.
    Essa, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.
    Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza (art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regolamenta la pratica forense in attuazione della legge 24 luglio 1985, n. 406). Il praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un avvocato, al compimento degli atti tipici dell’attività professionale forense, ed a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero professionale.
    Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l’esclusione dell’obbligo di deporre, corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense.”.

    Nei medesimi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 25 luglio 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 118/2024, CNF n. 290/2023, CNF n. 250/2023, CNF n. 218/2023, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 85/2022, CNF n. 60/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2022, CNF n. 30/2022, CNF n. 196/2021, CNF n. 171/2021, CNF n. 163/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 50/2021, CNF n. 194/2020, CNF n. 182/2020, Cass. n. 4877/2017, Cass. n. 19163/2017.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 364/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 269/2024, CNF n. 38/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 25440/2023, Cass. n. 22463/2023, Cass. n. 20650/2023, Cass. n. 10085/2023, CNF n. 133/2023, CNF n. 121/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 89/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 275/2022, CNF n. 268/2022, CNF n. 265/2022, CNF n. 255/2022.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 43/2021, CNF n. 172/2019.