Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025