Giorno: 4 Maggio 2025

  • Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità

    L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità ex art. 69 co. 1 cdfArt. 69 cdf – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensiL’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi…Leggi il testo completo →. Peraltro, la sussumibilità della condotta nel disposto tipizzato dell’art. 69 cdf cit. non esclude la concorrente responsabilità disciplinare per la violazione di principii generali contenuti nel titolo I del Codice Deontologico Forense, ai sensi dell’art. 20 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo → (nella specie, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • Procedimento disciplinare: l’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF (senza l’assistenza tecnica di un cassazionista con cui agisca d’intesa)

    L’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati (art. 3, lett. d, D.Lgs. n. 96/2001), non ha, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca “di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato” (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001 cit.). Conseguentemente, egli non può ricorrere in proprio al CNF neppure nell’ambito del procedimento disciplinare che lo riguardi, a meno che non agisca d’intesa con un avvocato, il quale deve tuttavia essere iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, trovando anche in tal caso applicazione la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato cassazionista (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dall’abogado e dal suo difensore, non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che entrambi i firmatari erano privi di jus postulandi, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 389 del 25 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
    1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
    a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
    b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 381/2024, CNF n. 372/2024, CNF n. 368/2024, CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
    2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
    3) l’impugnazione debba riguardare comunque la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
    a) in materia elettorale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
    b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
    c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

  • Rinuncia al mandato professionale: la congruità del preavviso va valutata caso per caso

    L’avvocato deve recedere dal mandato professionale con cautela, al fine di evitare pregiudizi alla parte assistita (art. 14 co. 1 L. n. 247/2012), a cui deve pertanto dare un congruo preavviso nonché ogni informazione necessaria per non pregiudicarne la difesa (art. 32 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →). A tal proposito, tuttavia, non esiste una definizione unica di termine congruo, che infatti va necessariamente commisurato alle circostanze di fatto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD perché aveva rinunciato al mandato 12 giorni prima della data di udienza. Il CNF, rilevato che, al momento del recesso, la parte assistita era già in possesso dei documenti di causa e vi era altresì il coinvolgimento di un altro avvocato, ha ritenuto congruo detto termine e, conseguentemente, ha annullato la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Favi), sentenza n. 388 del 25 ottobre 2024