Le sentenze del CNF sono immediatamente esecutive (art. 36 co. 7 L. n. 247/2012), sicché qualora abbiano disposto la sospensione o la cancellazione dall’albo dell’iscritto, quest’ultimo non può proporre in proprio l’eventuale ricorso in Cassazione, essendo privo di jus postulandi. Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 13056 del 16 maggio 2025