Giorno: 6 Febbraio 2025

  • ART. 9 E 52 CDF – UTILIZZO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE – SUSSISTENZA

    Costituisce violazione dei principi deontologici di probità, dignità e decoro l’utilizzo, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte. Tali condotte, anche se adottate nell’ambito della difesa del cliente, ledono il prestigio e il decoro della professione forense e sono sanzionabili disciplinarmente. Il principio di difesa non giustifica l’impiego di termini che compromettano il rispetto verso i soggetti processuali e l’immagine della categoria, in ossequio agli artt. 9 e 52 del CDF. (Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024

  • ART. 16 REGOLAMENTO 2/2014 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: LA SEZIONE PUÒ APPROVARE UN CAPO DI INCOLPAZIONE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE (ANCHE RIQUALIFICANDOLO NEL CORSO DEL GIUDIZIO)

    Non sussiste violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e fatti considerati per la decisione, né del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, qualora siano rimasti invariati gli elementi essenziali e la materialità del fatto. L’art. 16 del Regolamento n. 2/2014 attribuisce al Consigliere istruttore il compito di presentare alla Sezione una proposta motivata di archiviazione o di formulazione del capo d’incolpazione. Tale funzione di impulso non pregiudica la competenza deliberativa della Sezione, che può integrare o modificare gli addebiti anche tramite una riqualificazione del capo d’incolpazione. Questa possibilità è concessa, anche in sede di decisione disciplinare, purché l’incolpato sia stato reso edotto dell’accusa e messo in condizione di difendersi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024

  • INDEBITO UTILIZZO DEL TITOLO DI AVVOCATO – RILEVANZA ART. 36 CDF

    Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 36 CDF l’utilizzo del titolo di avvocato senza averne conseguito l’abilitazione in quanto contravviene ai doveri di probità e decoro, compromettendo il prestigio della professione.
    (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto appello avverso una sentenza del Tribunale nonostante non fosse abilitato per tale funzione; il CDD ha ritenuto grave la condotta per l’uso indebito del titolo professionale, con rilevante pregiudizio per l’immagine forense).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 13 del 27 febbraio 2024

  • ADEMPIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO – INSUSSISTENZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 26 CDF

    L’avvocato deve agire con diligenza, probità e decoro, specialmente nella gestione di compensi e nell’adempimento degli incarichi professionali ricevuti; ciò non di meno, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare occorre la prova effettiva e documentata del conferimento del mandato e dell’avvenuta ricezione di compensi (nel caso di specie, l’incolpata era stata accusata di non aver avviato una causa per risarcimento e di aver trattenuto senza titolo 650 euro per una perizia medica mai svolta e di non aver restituito la documentazione clinica; a fronte di tali contestazioni, l’esponente aveva allegato copie di bonifici intestati erroneamente ad altra persona e comunicazioni pec senza ricevuta di consegna).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Pellegrino), decisione n. 11 del 15 febbraio 2024