Giorno: 8 Gennaio 2025

  • Il COA di Arezzo formula chiede di sapere: 1) se l’avvocato già iscritto nell’Albo tenuto dal predetto Ordine e successivamente cancellatosi per aver trasferito la propria residenza all’estero debba – qualora intenda riprendere l’esercizio professionale in Italia, coniugandolo con la prosecuzione dell’esercizio della professione all’estero – reiscriversi nel circondario ove aveva l’ultima residenza prima di trasferirsi all’estero; 2) se, nel medesimo caso, l’esercizio dell’attività libero professionale in Italia sia compatibile con l’esercizio della professione all’estero con contratto di lavoro subordinato, come consentito in Germania; 3) se, nel medesimo caso, sia necessaria l’apertura di partita IVA in Italia.

    Il cittadino italiano residente all’estero e ivi esercente la professione forense può mantenere l’iscrizione nell’Albo del circondario del tribunale ove aveva l’ultimo domicilio in Italia (art. 7, comma 5).
    Ove, tuttavia, si sia cancellato dal predetto Albo e intenda reiscriversi in Italia al fine di coniugare l’esercizio della professione all’estero e in Italia, si applicano gli ordinari criteri in materia di iscrizione nell’Albo di cui – tra gli altri – agli articoli 7 e 17 della legge n. 247/12 così come le disposizioni in materia di incompatibilità.
    Ne consegue, con riferimento al primo quesito, che l’avvocato potrà chiedere l’iscrizione ad albo diverso da quello del circondario ove aveva l’ultima residenza in Italia, purché rispetti i requisiti in materia di domicilio professionale di cui all’articolo 7 (cfr. parere 13 del 2024) e tutte le altre disposizioni rilevanti in materia, ivi comprese quelle sulle incompatibilità.
    Pertanto, in risposta al secondo quesito, si osserva che – come più volte ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. pareri n. 59/2018 e 63/2014) – l’esercizio della professione in Italia è incompatibile con l’esercizio di attività di lavoro subordinato, anche se svolta all’estero.
    Per quel che riguarda, infine, la risposta al terzo quesito, si osserva che l’apertura di partita IVA non è previsto tra i requisiti per l’iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 17 della legge n. 247/12 ed è piuttosto regolato dalla normativa fiscale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 25 novembre 2024

  • Il Coa di Torino ha richiesto un parere in ordine alla problematica di cui all’art. 12, comma 2, del d.m. n.55/2014, come modificato al d.m. n. 147/2022, concernente la determinazione del compenso in materia penale per le fattispecie in cui sono “coinvolte” più persone.

    In particolare, è stato richiesto parere sui seguenti quesiti:
    a) se sia possibile applicare l’aumento del 30% quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato;
    b) se in presenza della congiunzione “anche” – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi);
    c) con riferimento all’inciso “Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”, si chiede se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata (per esempio, dalle h. 9.00 alle h. 18.00) una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza.
    In ordine ai quesiti innanzi riportati si evidenzia quanto segue.
    Quesito di cui alla lettera a).
    La formulazione della prima parte del comma 2 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 (“quando l’avvocato assiste più soggetti”) consente l’aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l’avvocato.
    Quesito di cui alla lettera b).
    La norma di cui all’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola “ovvero” può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola – ovvero – riportata nell’ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola “ovvero”).
    Quesito di cui alla lettera c): non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l’attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell’avvocato sono “uniche” per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 17 ottobre 2024

  • Il COA di Potenza chiede di sapere se permanga in capo agli avvocati sospesi “ai sensi dell’articolo 33, comma 2-bis del d.l. n. 17/2002” l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa.

    Premesso che il quesito pare riferirsi piuttosto all’articolo 11, comma 2-bis del d.l. n. 80/2021, come modificato dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/2022 – e dunque agli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo – si osserva quanto segue.
    L’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è sospeso ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per l’intera durata del rapporto di lavoro. Anche in relazione alla sospensione ex lege sussiste e permane l’esigenza – ascritta alla stipula della polizza – di copertura dell’avvocato dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, in relazione all’attività professionale svolta in passato e, pertanto, la polizza dovrà essere mantenuta. In questo senso si veda, oltre al parere 90/2016, il successivo parere n. 78/2017 e il n. 56/2019, con specifico riferimento alla sospensione ex lege prevista dall’articolo 20 della legge professionale forense (e assimilabile alla posizione dell’avvocato sospeso perché assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo: cfr. parere 21/2024). I pareri sono pubblicati nella banca dati deontologica consultabile all’indirizzo: www.codicedeontologico-cnf.it.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 9 ottobre 2024