Giorno: 7 Gennaio 2025

  • Il COA di Cosenza chiede di sapere se l’avvocato sia tenuto ad assolvere agli adempimenti antiriciclaggio qualora, nel corso di un giudizio, le parti sottoscrivano una transazione per importo superiore ad Euro 15.000,00 di cui viene dato atto a verbale, ma senza che lo stesso sia prodotto in giudizio e posto al vaglio del Giudice.

    Da un punto di vista normativo, occorre richiamare l’art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli avvocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all’art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione – quale è il CNF – l’elaborazione e l’aggiornamento di regole tecniche.
    Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell’elenco di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: “Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, (…), non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

    • (…);
    • l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; (…)”.

    In ragione di tutto quanto sopra descritto, l’operazione come descritta nel Quesito non appare riconducibile alle operazioni per cui l’avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 9 ottobre 2024

  • Il COA di Foggia formula quesito in merito all’incompatibilità – ex art. 18, lett. c) della legge n. 247/12 – tra svolgimento dell’attività professionale e assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di capitali sprovvisto, per statuto, di alcun potere decisionale individuale.

    Sul punto rileva – da ultimo – il parere n. 43/2023 – nel quale si legge che:

    “Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo → in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.”

    La risposta è resa nei medesimi termini.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 9 ottobre 2024

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore richiede “se una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, può divenire socio di capitale di altre società aventi natura commerciale”.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.
    Innanzitutto, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).
    Ebbene, per quanto qui interessa l’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247/2012 sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
    Ne deriva che l’esenzione da incompatibilità consta solo se l’oggetto della attività della società amministrata dall’avvocato “è limitato esclusivamente” alle attività indicate nella norma, ossia all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
    Ebbene, la circostanza che una società sia titolare di una partecipazione all’interno di un’altra società implica inevitabilmente l’esercizio di un’attività correlata alla gestione della quota di partecipazione sociale; si potrebbe reputare che tale attività sia o meno prevalente rispetto alle altre attività esercitate, ma comunque ciò implica la perdita dell’esercizio di un’attività in via “esclusiva”.
    Di qui, la conseguenza per cui la società potrà acquisire, con piena opponibilità nei confronti dei terzi, una partecipazione sociale in altra società, ma una simile scelta implica un’estensione dell’attività tale da far perdere il carattere di esclusività richiesto dall’art. 18, lett. c), della Legge n. 247/2012.
    Le superiori premesse, dunque, consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, ove divenga socio di capitale di altre società aventi natura commerciale non esercita più attività di gestione di beni personali e/o familiari in via esclusiva e, dunque, viene meno l’esenzione da incompatibilità di cui all’art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 9 ottobre 2024