Giorno: 26 Novembre 2024

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 29546 del 15 novembre 2024

  • Aumento e diminuzione della sanzione disciplinare: la locuzione codicistica “fino a”, copre anche le sanzioni intermedie

    Il meccanismo di aumento e diminuzione delle sanzioni disciplinari previsto dall’art. 22 commi 2 e 3 cdf consente la graduazione della punizione secondo un criterio di proporzionalità avuto riguardo all’intero range sanzionatorio previsto dalla locuzione “fino a”, che appunto risponde all’esigenza di individuare la sanzione più adeguata in base alla gravità dell’illecito del caso concreto. Conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 22 co. 2 lett. d) cdf, secondo cui la sanzione edittale della “sospensione da uno a tre anni” può essere aumentata “fino alla radiazione” non impone, quale unica forma di aumento, che la sanzione aggravata sia necessariamente la radiazione, ma implica piuttosto la possibilità di graduare detto aumento “fino a” quella sanzione massima (Nel caso di specie, l’incolpato aveva lamentato l’asserita violazione della citata disposizione codicistica, giacché gli era stata irrogata la sanzione aggravata della sospensione per 5 anni anziché la radiazione. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame perché infondato nel merito, oltreché per difetto di interesse giacché la tesi del ricorrente era “addirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi”).

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28324 del 4 novembre 2024

  • Illecito deontologico: la Cassazione non entra nel merito della congruità della sanzione disciplinare, anche aggravata o attenuata, irrogata all’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28324 del 4 novembre 2024