L’esenzione dall’obbligo formativo (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) per ragioni di età (60 anni) e di anzianità di iscrizione all’albo (25 anni) opera di diritto ex art. 11 L. n. 247/2012 e art. 15 Reg. CNF n. 6/2014, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell’iscritto al COA di appartenenza, che ne è già a conoscenza d’ufficio per la tenuta dell’albo professionale.
Giorno: 10 Novembre 2024
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze superflue ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze già acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024
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L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio, quindi anche in assenza di esposto, e comunque non presuppone un interesse dell’esponente (che non è la “persona offesa”)
Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile (Nel caso di specie, l’incolpato avva eccepito l’asserito difetto di legittimazione nella proposizione dell’esposto, in quanto proveniente da soggetto diverso dalla ritenuta “persona offesa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024
NOTA:
Sull’obbligatorietà dell’azione disciplinare, cfr. CNF n. 5/2017.
In senso conforme, CNF n. 28/2024, CNF n. 242/2022, CNF n. 117/2022, CNF n. 75/2021, CNF n. 67/2021, CNF n. 219/2020, CNF n. 85/2019, CNF n. 74/2019, CNF n. 8/2019, CNF n. 165/2013, CNF n. 165/2007, CNF n. 209/2003. -
ART.9 CDF. DOVERE DI PROBITA’, DIGNITA’ E DECORO: SALVAGUARDIA DELLA REPUTAZIONE E DELL’IMMAGINE DELLA CLASSE FORENSE
Il professionista che assuma funzione di Presidente della sezione elettorale, nell’ambito di elezioni amministrative e politiche, resta sempre sottoposto ai doveri deontologici, con particolare riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro. L’illiceità della condotta, sebbene avulsa da contesti professionali, non sminuisce la gravità giacché la notorietà dell’incolpato, quale politico e avvocato, ha, vieppiù, accentuato il clamore gettando discredito anche sull’attività professionale.
(nel caso di specie, l’Avvocato quale Presidente della sezione elettorale, attestava nel verbale di votazione che diversi soggetti, sprovvisti di documenti e con schede elettorali risultate false, fossero a lui conosciuti, consentendogli di esprimere preferenze in favore di soggetti candidati alla carica di sindaco)Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tribaldi, rel. Palmese), decisione n. 16 del 9 maggio 2023
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Vietato scrivere un messaggio al giudice per discutere della causa
Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa (Nella specie, trattavasi di un messaggio via Messenger relativamente ad una causa in cui l’avvocato era costituito in proprio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 42/2020, CNF n. 185/2013, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011. -
Provvedimento sanzionatorio – Scelta della sanzione, rilevanza della valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti – Sussistenza
Nella scelta della sanzione da applicare in concreto, oltre a tutti i parametri e gli indici di adeguatezza e proporzionalità, va altresì tenuto in conto il tempo trascorso dalla commissione dei fatti; ciò in quanto la natura della sanzione disciplinare è di carattere afflittivo ma anche special preventivo nei confronti dell’autore dell’illecito, di talchè la sua determinazione non può essere frutto di un mero calcolo matematico ma conseguenza della complessiva valutazione dei fatti ex art. 21 CDFArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, fra cui rientra certamente anche la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione degli stessi in quanto potenzialmente capace di affievolire il carattere necessariamente effettivo della sanzione disciplinare.
(Fattispecie nella quale, per illeciti non tipizzati ex art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, commessi ben 12 anni prima della Decisione, la Sezione ha inflitto la sanzione dell’Avvertimento in considerazione del venir meno del carattere dell’effettività della sanzione e dell’affievolimento della sua funzione specialpreventiva).Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Sessa), decisione n. 8 del 16 febbraio 2023
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I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari
Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 56/2019, CNF n. 221/2018, CNF n. 113/2018, CNF n. 22/2017, CNF n. 250/2015, CNF n. 20/2014, CNF n. 39/2013, CNF n. 110/2011.