Giorno: 1 Novembre 2024

  • Avvocati stabiliti: l’originaria assenza della dichiarazione d’intesa non è suscettibile di successiva sanatoria

    Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato (art. 8 d. lgs. n. 96/2001), il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. In particolare, tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito(1), posto che la eventuale dichiarazione di intesa intervenuta successivamente alla partecipazione in udienza dell’avvocato stabilito non ha efficacia sanante(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., sentenza n. 2068 del 19 gennaio 2024.
    (2) In senso conforme, Consiglio nazionale forense, parere 18 gennaio 2017, n. 9.

  • Avvocati stabiliti: anche un solo giudizio patrocinato in assenza d’intesa con un avvocato iscritto all’albo pregiudica la dispensa dalla prova attitudinale

    L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale ed essere quindi integrato con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, allorché ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001, ovvero: 1) un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine; 2) l’esercizio della professione forense in Italia: a) di durata non inferiore a tre anni dalla data di iscrizione nell’albo speciale scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Conseguentemente, allorché l’avvocato stabilito abbia patrocinato anche un solo giudizio senza la necessaria dichiarazione d’intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001), risulta violato il requisito del regolare esercizio della professione forense in Italia nel rispetto della legge forense e del codice deontologico, sicché il COA può legittimamente respingere la domanda di dispensa in parola ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 96/2001, quindi senza necessità di attendere l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato per violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (“Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 34961/2023, Cass. n. 16255/2023, CNF n. 31/2022, CNF n. 249/2021, CNF n. 27/2021, Cass. n. 3706/2019, CNF n. 82/2018.

  • Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale è subordinata alla verifica dei requisiti di legge

    La dispensa dalla prova attitudinale (artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001) non è un diritto soggettivo perfetto ma potenziale, ovvero subordinato alla relativa verifica di idoneità del richiedente da parte del consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

  • Avvocati stabiliti: il COA territoriale deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

    In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

  • L’esercizio temporaneo o permanente della professione forense in Italia secondo la normativa europea

    L’avvocato comunitario (o cittadino di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo), munito di un titolo professionale equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, può esercitare l’attività forense in Italia in modo temporaneo (L. n. 31/1982, che ha recepito la direttiva 77/249/CE), oppure in modo permanente. In questo secondo caso, può chiedere: a) al Ministero della Giustizia l’immediato riconoscimento del proprio titolo professionale, previo superamento di un’apposita prova attitudinale (D.Lgs. n. 206/2007, che ha recepito le direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE), ovvero b) al COA del proprio domicilio professionale, di essere iscritto nella sezione speciale dell’albo degli Avvocati Stabiliti ed essere ammesso ad esercitare la professione forense, senza sostenere la prova attitudinale, con l’effetto limitato di essere ammesso a rendere liberamente prestazioni stragiudiziali e, solamente d’intesa con altro professionista iscritto all’albo ordinario, prestazioni giudiziali, potendo richiedere l’iscrizione all’albo ordinario dopo il decorso di un triennio, previo superamento di una prova attitudinale ovvero, qualora abbia esercitato l’attività professionale in maniera effettiva e regolare nello Stato ospitante, presentando domanda di dispensa dalla prova attitudinale (D.Lgs. n. 96/2001, che ha recepito la direttiva n. 98/5/CE).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024