L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024