Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da […]