Giorno: 2 Ottobre 2024

  • Inammissibile l’impugnazione della delibera COA meramente confermativa di una precedente delibera

    È inammissibile l’impugnazione della delibera COA priva di un carattere autonomamente lesivo in quanto meramente confermativa di una precedente delibera (nella specie fatta oggetto di gravame già definito), quindi in difetto di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 291 del 12 dicembre 2023.

  • Procedimento disciplinare: sull’impugnazione dei provvedimenti esecutivi del COA decide il CNF

    Oltre ai reclami riguardanti i ricorsi elettorali e le materie amministrative (albi, elenchi, registri, certificazioni, conflitti di competenza), rientrano nella giurisdizione speciale esclusiva del CNF (art. 36 L. n. 247/2012) tutti i gravami pertinenti alla materia disciplinare, ivi compresi i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti esecutivi del COA (art. 62 L. n. 247/2012 e art. 35 Reg. CNF 2/2014), a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024

    NOTA:
    Sulla giurisdizione del CNF anche con riferimento alle impugnazioni aventi ad oggetto l’esecuzione da parte del COA delle decisioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’albo, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 45 del 21 giugno 2019.

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 167 del 7 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 40 del 26 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
    In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

  • Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024