Mese: Agosto 2024

  • L’accaparramento di clientela attraverso l’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero ad un costo simbolico

    Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

  • L’offerta di attività professionale gratuita non deve celare ipotesi di accaparramento di clientela

    L’attività può prestare attività professionale in forma gratuita (art. 13 L. n. 247/2012), ma nei limiti imposti dal codice deontologico, ivi compreso il divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

  • Attività professionali politicamente caratterizzate: l’avvocato deve anche apparire, oltreché essere, indipendente

    L’indipendenza è una qualità indispensabile dell’agire dell’avvocato, essenziale per assicurare l’effettività della difesa (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE). In particolare, la terzietà dell’avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente. Conseguentemente, pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, vìola il suddetto precetto deontologico l’avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull’iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di “lavorare gratis” ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio. Tali comportamenti, peraltro, contrastano anche con la dignità che deve distinguere l’esercizio professionale e con l’affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna (Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un’iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l’espressione -atecnica e ambigua- “gratuito patrocinio”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024