Giorno: 17 Giugno 2024

  • Il divieto di aggravare la situazione debitoria di controparte riguarda anche una sola iniziativa giudiziale onerosa

    L’illecito di cui all’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo → (che vieta all’avvocato di aggravare la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita), può consistere anche in una sola iniziativa giudiziale onerosa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità dell’impugnata decisione del CDD asserendo che il comportamento contestatogli consistesse in un’unica iniziativa giudiziale e non “plurime”, come in thesi previsto dall’art. 66 cdf contestatogli. Il CNF, premesso che la norma deontologica riguarda altresì ogni iniziativa giudiziale comunque “onerosa”, in applicazione del principio di cui in massima ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024

  • Esecuzione forzata sproporzionata: illecito pignorare plurimi beni immobili di rilevante valore economico a fronte di un credito relativamente modesto

    La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Cosimato), sentenza n. 93 del 27 marzo 2024

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Cosimato), sentenza n. 93 del 27 marzo 2024