La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l’incolpato dimostri consapevolezza del proprio errore ed il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
Giorno: 11 Giugno 2024
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Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale
La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.1 In tal caso, inoltre, la pronuncia della Cassazione non rileva neppure in sede di eventuale autotutela, giacché l’estinzione per mancata o tardiva riassunzione comporta la caducazione anche di quella pronuncia cassatoria, la quale peraltro era rivolta al giudice del rinvio ossia al CNF e non al COA, chiamato quindi a dare esecuzione alla sanzione del CDD, ormai definitiva.2
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024
NOTA:
- In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023. ↩︎
- Con riferimento a tale ulteriore aspetto, non constano precedenti editi in termini. ↩︎
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La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF dopo il rinvio della Cassazione
La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., stante l’assenza, nell’ambito della Legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024
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L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 88 del 22 marzo 2024