La risposta è resa in termini negativi, in quanto il limite massimo di cinquanta ore in formazione a distanza di cui all’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 deve ritenersi inderogabile, indipendentemente dalle concrete modalità in cui si svolga la frequenza a distanza. Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 aprile 2024