Anche dopo la cessazione dell’incarico per qualsiasi causa, l’avvocato è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato ex art. 28 cdf(1), tanto nei confronti del cliente quanto della parte assistita(2). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), […]