Giorno: 15 Aprile 2024

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

  • Il procedimento disciplinare è attivabile anche d’ufficio (quindi non presuppone un esposto né un interesse dell’esponente)

    Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In tema di esposto addirittura anonimo, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito permanente

    L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

  • Ne bis in idem e recidiva specifica

    Il principio del ne bis in idem ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato sanzionato per un comportamento analogo, nuovamente commesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243.