La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della radiazione disciplinare irrogatagli, poiché -a suo dire- violava il principio del ne bis in idem, essendo stato già condannato in sede penale per i medesimi fatti).
Giorno: 11 Aprile 2024
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Incompatibile con la professione forense l’avvocato condannato per corruzione in atti giudiziari
Il comportamento dell’avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a varii livelli, lede l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave per l’assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
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Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento
L’art. 25, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni diciplinari pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022. -
Procedimento disciplinare: la contestazione degli addebiti
La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata dei fatti oggetto di contestazione, dovendosi dare rilievo, piuttosto, all’iter del procedimento ed alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Peraltro, l’individuazione dei capi di incolpazione può avvenire anche per relationem ad atti di cui il segnalato o incolpato sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l’atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto.