L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 6 del 9 febbraio 2023.