Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Giorno: 8 Maggio 2023
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Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon comportamento dell’incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione
La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l’incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
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Procedimento disciplinare: la notifica PEC di citazione a giudizio non sottoscritta digitalmente da Presidente e Segretario
La notifica di copia della citazione a giudizio da parte del CDD, dunque riferibile all’organo, è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale, non foss’altro per raggiungimento dello scopo. Infatti, il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pizzuto), sentenza n. 253 del 15 dicembre 2022
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Dies a quo prescrizionale e giudicato penale (disciplina previgente)
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, limitatamente alla previgente disciplina (art. 51 RDL n. 1578/1933), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pizzuto), sentenza n. 253 del 15 dicembre 2022