Il COA di Viterbo chiede di conoscere se la sospensione volontaria (art. 20, c. 2, L. n. 247/2012) possa essere a tempo indeterminato o debba essere stabilita una durata massima; se l’avvocato sospeso volontariamente è tenuto al pagamento dell’annuale tassa di iscrizione all’albo; se l’avvocato sospeso può richiedere l’emissione di parere su notula.

La risposta ai quesiti è nei seguenti termini. 1) L’art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista; 2) La sospensione riguarda l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’albo. L’avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione; 3) […]

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L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà

La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l’anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In […]

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