Tag: cdf (nuovo) art. 14

  • Il dovere di competenza e quello di aggiornamento professionale sono strettamente connessi tra loro

    Il dovere di competenza (art. 14 ncdf, già art. 12 cdf prev.) e quello di aggiornamento professionale (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) sono strettamente connessi, giacché entrambi hanno la finalità di garantire la qualità della prestazione dell’Avvocato: infatti, il primo costituisce la premessa per l’osservanza del dovere di diligenza e consiste nel possesso delle cognizioni tecniche adeguate all’attività professionale; l’aggiornamento professionale è la modalità idonea per curare la propria preparazione, e quindi per assolvere al dovere di competenza, garantendo la qualità della prestazione in favore dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97

  • La violazione del dovere di competenza nell’adempimento del mandato professionale

    Il dovere deontologico stabilito dall’art. 14 ncdf (secondo cui l’avvocato non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza) non può valere a fare sindacare tout court, sotto il profilo della responsabilità disciplinare, l’attività prestata dall’avvocato e le relative scelte tecniche, ma solo negli aspetti più macroscopici, ovvero in presenza di condotte professionali platealmente divergenti da quelle esigibili in concreto, sì da far ritenere l’assoluta inesistenza della sua “competenza”, intesa come mancanza in concreto di capacità professionale (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato con la censura per aver “consigliato” al proprio assistito di fare richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 7 aprile 2016, n. 54

    NOTA:
    In arg. cfr. pure, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89.

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53.

  • Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente)

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo. La violazione di tali consolidati princìpi da parte di un esponente che abbia la qualifica di avvocato può essere valutata quale indice di mancato rispetto dell’obbligo deontologico di competenza e formazione professionale (Nel caso di specie, un avvocato aveva impugnato al CNF il provvedimento con cui il COA aveva archiviato il suo esposto contro un Collega. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222

    NOTA:
    Sul difetto di legittimazione attiva dell’esponente cfr., tra le altre, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185.
    Sulla tassatività degli atti impugnabili dinanzi al CNF, cfr., tra le altre, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, nonché con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127.

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito n. 30 crediti formativi sui 50 previsti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    Il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito nel triennio 2008-2010 soltanto 2 crediti formativi sui 50 prescritti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231