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- numero: 34
- anno: 2022
- numero: 34
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- Il COA di Ancona, nel premettere che l’art. 34 del Codice deontologico Forense stabilisce il divieto, per l’avvocato, di agire nei confronti del proprio cliente, o comunque, della propria parte assistita, per il pagamento dell’attività professionale svolta, senza aver prima rinunciato a tutti gli incarichi ricevuti, chiede “se la presentazione dell’istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (segnatamente nelle more tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale) essendo prodromica all’azione giudiziaria per recuperare il credito, non violi indirettamente l’art. 34”. Chiede, altresì, se “oltre alla violazione dell’art. 34 possa configurarsi anche quella dell’articolo 24 poiché in tal modo l’avvocato si pone volontariamente in una situazione di conflitto di interesse con la parte assistita officiosamente”.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 17 Ottobre 2022 - La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Girardi Francesca), sentenza n. 34 del 29 Aprile 2022 - Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 34 del 29 Aprile 2022 - Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Girardi Francesca), sentenza n. 34 del 29 Aprile 2022 - La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
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